domenica 22 marzo 2009

LE PROPOSTE DEL PD SUL DECRETO LEGGE SUGLI INCENTIVI


Le proposte del PD al decreto legge sugli incentivi

Tutti i Governi dei principali paesi europei e l’amministrazione Obama negli USA stanno usando le politiche di bilancio e fiscali in funzione anticiclica. La dimensione e i contenuti degli interventi variano in rapporto alle specificità nazionali e alle diverse condizioni della finanza pubblica. Però tutti, senza eccezione, hanno cambiato la loro politica di bilancio, chiamandola a contribuire a ridurre il costo sociale della recessione e ad accelerare il suo superamento.
Tutti, tranne uno: il Governo italiano, che continua ad annunciare interventi e a sfornare decreti - l'uno confusamente correttivo dell'altro - ma pretende di lasciare inalterate le scelte di bilancio operate con la manovra triennale dell’estate scorsa (decreto-legge 112 del giugno scorso), cioè quando la crisi non era ancora scoppiata. Tutti i cosiddetti “decreti anticrisi” che sono stati via via approvati da allora, infatti, contengono disposizioni di spesa e di riduzione del gettito che, oltre ad essere di modesta entità e insufficienti, sono finanziariamente “coperte”, ossia finanziati con riduzioni di spesa ed aumenti di entrata, così che la politica di bilancio per il 2009 del Governo Berlusconi mantiene un robusto carattere prociclico: una restrizione per 10 mld di euro, in piena recessione.
Contrariamente a quanto propagandato dal Governo in merito alle risorse stanziate per finalità anticrisi e stando alle relazioni tecniche del governo e ai dati della Ragioneria Generale dello Stato la sommatoria delle risorse lorde impiegate da questi provvedimenti ammonta a 18,1 miliardi nel 2009 (12,6 miliardi nel 2010 e 13,4 miliardi nel 2011), a fronte di fonti di finanziamento che valgono 28,3 miliardi nel 2009 (31,9 miliardi nel 2010 e 44,5 nel 2011: di conseguenza, l'impatto netto dell'insieme dei provvedimenti è fortemente restrittivo, con una riduzione dell'indebitamento netto – almeno in base alle intenzioni del Governo - di 10,2 miliardi nel 2009 (0,7% del Pil), che salgono a 19,2 miliardi nel 2010 (1,2% del Pil) e 31,2 nel 2010 (1,9% del Pil). Questi numeri derivano pressoché interamente dalle disposizioni del decreto legge 112/2008 (la manovra d'estate), e non vengono controbilanciate né dal decreto legge 185/2008 (il pacchetto anti crisi, che ha un impatto finanziario nullo nel 2009 e leggermente depressivo nel 2010 e 2011) né, tantomeno, dal decreto legge 5/2009 (interamente finanziato da maggiori entrate e minori spese in conto capitale).

Per dare una risposta il Gruppo del PD alla Camera ha presentato un pacchetto di proposte, per finalità espansive, di cui si illustrano di seguito i principali contenuti:

Riduzione dell'acconto IRPEF, IRES ed IRAP
Per sostenere l'imprenditoria italiana attraverso un sostegno al reddito e l'incremento della liquidità si chiede che la misura del primo acconto IRPEF, IRES ed IRAP in scadenza a giugno sia ridotta di 20 punti percentuali. La misura si applica a tutti i contribuenti esercenti attività di impresa, arti e professioni e non solo ai soggetti IRES come previsto dal Governo nel precedente decreto legge 185 e quindi raggiunge una platea molto vasta comprendendo anche i piccoli artigiani, le ditte individuali, le partite IVA.

Incremento del forfettone per i contribuenti minimi e riduzione della ritenuta d’acconto
Si prevedono interventi fiscali sul lavoro autonomo e le imprese.
a) il potenziamento del forfettone fiscale: per i lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e professionisti innalzamento del limite di fatturato a 70.000 euro l'anno e del limite di spesa per la disponibilità di beni strumentali a 45.000 euro nel triennio (circa 2 milioni di soggetti potenzialmente interessati, per i quali si elimina l'Iva, l'Irpef, l'Irap e gli studi di settore e si applica un'imposta sostitutiva complessiva del 20%);
b) la riduzione della ritenuta d'acconto applicata dal 20 al 10% per evitare ricorrenti crediti fiscali, soprattutto per i più giovani.

Misure per i distretti produttivi
Anziché le misure di difficile applicazione e dubbia efficacia previste dal decreto come il consolidato e il concordato di distretto, si prevede la parziale detassazione degli investimenti produttivi per le imprese appartenenti al distretto.

Sospensione del tetto alla deducibilità degli interessi passivi
Secondo l’attuale regime gli interessi passivi, al netto degli interessi attivi, sono deducibili in ciascun periodo di imposta limitatamente al 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica e la quota eccedente può essere dedotta negli esercizi successivi entro i suddetti limiti. La misura colpisce prevalentemente le PMI che, nell’attuale situazione di crisi economica, vedono ridotti i redditi operativi (ROL) e incrementati gli oneri finanziari. Al fine di sostenere le imprese, si propone di elevare la percentuale di deducibilità degli interessi passivi al 50% del reddito operativo lordo per il biennio 2009-2010.

Pagamenti della PA
Per quanto riguarda il problema della liquidità, si propone di aggredire il problema a partire dai crediti che le imprese fornitrici vantano dalla Pubblica Amministrazione. Si tratta di circa 50 miliardi di euro. Se almeno una quota di questi crediti fosse liquidabile velocemente, le imprese, e i loro lavoratori, potrebbero guadagnare qualche mese di respiro. Ma non sempre le banche sono disponibili a scontare, e quindi anticipare, alle imprese i crediti vantati verso Stato, Regioni e altri enti pubblici. I motivi sono due, ma per ciascuno di questi c’è un rimedio:
a) non sempre i crediti sono ritenuti certi ed esigibili. Rimedio: l’amministrazione, a richiesta dell’impresa, è tenuta a “certificare” la validità della fattura emessa, una volta eseguiti tutti i controlli di legge (sul rispetto del contratto di servizio o di fornitura, piuttosto che sul collaudo dell’opera pubblica);
b) non sempre la banca ha sufficiente liquidità. Rimedio: si mette in campo un “anticipatore” dei fondi di ultima istanza. Nella nostra proposta abbiamo individuato per questo ruolo la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che viene autorizzata a scontare le fatture “certificate” a prezzi di mercato.

Garanzia sui crediti concessi dalle banche e consolidamento del debito delle imprese nei confronti dei sistema creditizio
Si utilizzano due diversi strumenti:
a) si prevede la costituzione di un fondo presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, dotato di 4 miliardi per gli anni 2009 e 2010. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie alle banche su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti dai confidi, concessi dalle banche alle PMI, a favorire le operazioni di consolidamento a medio termine dei debiti a breve (anche medianti operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento) e a garantire operazioni di sospensione dei pagamenti per i prestiti in essere concessi dalle banche alle imprese.
b) si favorisce la rinegoziazione dei prestiti concessi dalle banche alle imprese: entro 30 giorni ABI e associazioni imprenditoriali stipulano una convenzione per ridefinire modalità e criteri di rinegoziazione. La priorità è per le imprese che hanno impiegato tali finanziamenti per la realizzazione di investimenti produttivi. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è costituita una Sezione Speciale per la Rinegoziazione dei Prestiti, riservata alla concessione di garanzie su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale,

Disposizione in materia di compensazioni IVA per il settore dell'export
La normativa in vigore stabilisce che possano accedere ai rimborsi IVA annuali e trimestrali solo i soggetti che effettuano esportazioni per un ammontare di operazioni non imponibili superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. L'emendamento propone che solo per il 2009 e 2010 tale limite del 25% sia superato nel senso di ammettere al rimborso anche i soggetti esportatori con un volume complessivo di esportazioni inferiore al 25 per cento, ossia i piccoli esportatori.
Inoltre sempre la normativa vigente dispone che i medesimi soggetti possano effettuare la compensazione del credito IVA, con le altre imposta da pagare, per un ammontare massimo che corrisponde all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento. Anche in questo caso si concede l'accesso alla compensazione per i soggetti con esportazioni al di sotto del 25% e si stabilisce una ulteriore quota da portare in detrazione, rispetto a quella già spettante relativa all'anno 2009, relativa ai crediti maturati nel 2008. Questo alla luce dell'andamento delle esportazioni stesse che induce a ritenere che gli esportatori abbiano un credito maturato negli anni passati, quando le esportazioni erano una componente positiva del PIL, che se non si interviene con la modifica suddetta rimane non compensabile nell'anno di imposta in corso quando, al contrario, le esportazioni stanno subendo una rilevante contrazione.

Svalutazione dei crediti e accantonamento dei rischi su crediti per le banche
Al fine di incentivare la concessione di prestiti da parte delle banche, si ripristina la normativa precedente al DL 112 sulle modalità di deduzione delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti relativamente agli enti creditizi e finanziari disponendo:
- l’incremento della quota annua massima deducibile dallo 0,3% allo 0,4% dei crediti iscritti in bilancio;
- la riduzione da diciotto a nove anni del periodo di tempo entro il quale è deducibile l’eccedenza non deducibile nell’anno.

Rimanenze di magazzino
L'emendamento proposto offre un sostegno alla categoria degli esercenti per affrontare il momento di crisi economica che si traduce anche con una riduzione della propensione al consumo. Si dispone infatti una svalutazione crescente del valore delle merci che costituiscono il magazzino. In particolare la norma riguarda quegli esercizi commerciali ai quali sono applicabili gli studi di settore disponendo che la valutazione delle rimanenze di prodotti suscettibili di notevole deprezzamento sia effettuata applicando al costo di acquisto sostenuto nell’anno di formazione delle rimanenze dei coefficienti di deprezzamento che annullano il valore della merce dopo il quinto anno.

Interventi per il miglioramento dell’offerta turistica e di stimolo per il settore tessile
Il settore tessile è profondamente colpito dalla crisi economica in atto. Per sostenere il settore si ipotizza un intervento duplice che avrà riflessi positivi anche sul comparto turistico. In particolare si ipotizza un intervento sulla falsariga di quanto avviene già per le ristrutturazioni edilizie ma dedicato al rinnovo dell'erredamento che abbia ad oggetto prodotti tessili. Infatti si dispone che le spese effettuate da strutture turistico ricettive per acquistare prodotti tessili, finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, effettuati nel 2009, siano ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei contribuenti che le hanno sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse di 50.000 euro, nella misura del 36 per cento.
Tra le spese sostenute sono comprese anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento.
Inoltre come per le ristrutturazioni edilizie si prevede che gli interventi di ristrutturazione suddetti siano soggetti all’imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10 per cento.
AC 2187


Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:



Articolo 4-bis
(Riduzione dell'acconto IRPEF, IRES ed IRAP)


La misura del primo acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai contribuenti esercenti attività di impresa, arti e professioni è ridotta di 20 punti percentuali. E’ conseguentemente incrementata di 20 punti percentuali la misura del secondo acconto dovuto dai predetti soggetti per il medesimo periodo di imposta .
AC 2187
Emendamento

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

“Articolo 7-bis
(Modifiche al regime fiscale dei contribuenti minimi e riduzione ritenuta d’acconto)

1. All’articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 1) le parole “30.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “70.000 euro”;
b) alla lettera b), le parole “15.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “45.000 euro”.
2. All'art. 25, primo comma, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo è inserito il seguente “La predetta ritenuta è ridotta al 10 per cento nel caso di prestazioni di lavoro autonomo da parte di contribuenti minimi di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 numero 244 per i soli periodo di imposta in cui non abbia efficacia l'opzione di cui al comma 110 della medesima legge.”»

AC 2187
Emendamento

Articolo 3
Sostituirlo con il seguente:
«Articolo 3
(Distretti produttivi)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento dell’ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e nei due periodi d’imposta successivi.
2. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei distretti;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;
d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari.
3. Per fruire dell’agevolazione, i beneficiari devono presentare all’Agenzia delle entrate un formulario, il quale deve contenere notizie sull’impresa e sulle acquisizioni effettuate. La fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.
4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al comma 3 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
5. L’articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l’articolo 6-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro a decorrere dal 2009.»
AC 2187
Emendamento

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

“Articolo 7-bis
(Sospensione al limite di deducibilità degli interessi passivi)
1. Limitatamente ai periodi di imposta 2009 e 2010 il limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 96, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è innalzato al 50 per cento.”
AC 2187

Emendamento


Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

“Articolo 7-bis
(Pagamenti della PA)
1. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l’attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.
2. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.
3. Le imprese di cui al comma 2-ter possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell’ambito della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. Un’apposita convenzione da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell’intervento della CDP SpA.
4. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 2-quinquies è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l’utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all’articolo 5 comma 7 lettera a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.”
AC 2187
Emendamento

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis
(Fondo di garanzia interbancario)
1. Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l’accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia Interbancario, di seguito denominato “Fondo”. La dotazione del Fondo è stabilita in 4 miliardi di euro per gli anni 2009 e 2010, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all’articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.
3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.
4. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 3, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.
5. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a “prima richiesta” sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all’art. 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all’art. 67 DPR 28.1.1988 n.43, così come sostituita dall’art 17 D.lgs 26.2.1999 n.46.
6. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 4 finalizzate all’iscrizione all’elenco speciale di cui all’articolo 107.
7. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2009 e 2010 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all’esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
8. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
9. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 8 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.
10. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull’attività svolta dal Fondo, anche al fine dell’eventuale proroga dell’operatività dello stesso.»
A.C.2187

Emendamento

Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis
(Rinegoziazione prestiti delle imprese)


1.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l’Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell’ipotesi di pluriaffidamento. La rinegoziazione è accordata, con priorità, alle imprese che possano dimostrare di aver impiegato tali finanziamenti per la realizzazione di investimenti produttivi, in particolare se orientati all’innovazione tecnologica e all’applicazione di ricerca scientifica.

2.Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione Speciale per la Rinegoziazione dei Prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a € 200.000.000,00 per l'anno 2009, € 100.000.000,00 per l'anno 2010, € 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003).
3.La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. La rinegoziazione è concessa dalle banche.

5 La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100% dell’importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell’operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100% dell’importo dell’esposizione.
6.In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a “prima richiesta” sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all’art. 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all’art. 67 DPR 28.1.1988 n.43, così come sostituita dall’art 17 D.lgs 26.2.1999 n.46.
7.Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all’esito delle procedure esecutive.
8.La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l’obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell’operazione. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l’operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.
8.Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d’Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione Speciale.

9.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l’anno 2009, 100 milioni l’anno 2010 e 100 milioni per l’anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008.
AC 2187
Emendamento
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Articolo 4-bis
(Disposizione in materia di compensazioni IVA per il settore dell'export)

1. In deroga al principio generale di cui all'articolo 30 e 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2009 e 2010 i soggetti di cui all'articolo 8, 8-bis e 9 del suddetto D.P.R. possono accedere alle procedure di cui all'articolo 30 e all'articolo 38-bis del medesimo D.P.R. anche in presenza di un ammontare di operazioni non imponibili inferiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate stabilito all'articolo 30 comma 3 lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti possono altresì effettuare la compensazione prevista all'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento e per una ulteriore quota dell'eventuale eccedenza d'imposta derivante dall'anno 2008 il cui ammontare è determinato dal decreto di cui al comma 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le categorie interessate, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce l'ulteriore quota da ammettere alla compensazione di cui all'articolo 8, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 negli anni di imposta 2009 e 2010.


AC 2187
Emendamento

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

“Articolo 7-bis
(Svalutazione dei crediti e accantonamento dei rischi su crediti).

1. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento»;
b) le parole «nei diciotto esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei nove esercizi successivi».
2. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del nono esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.
3. In deroga all'articolo 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.”
AC 2187
Emendamento
Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
Articolo 5-bis
(Rimanenze di magazzino)
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nei negozi dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nei confronti dei quali sono applicabili gli studi di settore, la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o comunque suscettibili di notevole deprezzamento, se non venduti entro il periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando al costo di acquisto sostenuto nell’anno di formazione delle rimanenze i seguenti coefficienti di deprezzamento:
a) 1o anno: 20 per cento del costo;
b) 2o anno: 35 per cento del costo;
c) 3o anno: 50 per cento del costo;
d) 4o anno: 75 per cento del costo;
e) 5o anno: 90 per cento del costo.
5-ter. Al termine del quinto anno, il valore delle rimanenze di cui al comma 5-bis è pari a zero, purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione sotto la voce "stracci" o donazione a organizzazioni umanitarie.
5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con propria circolare, i criteri per la determinazione delle giacenze per anno di acquisto in relazione a specifici metodi di valutazione adottati.»

AC 2187

emendamento


Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

"2-bis
(Interventi per il miglioramento dell’offerta turistica e di stimolo per il settore tessile)


1. Al fine di qualificare l’offerta turistica e migliorare le strutture ricettive già esistenti quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, campeggi, villaggi turistici, parchi per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, sono ammessi agli interventi agevolativi di cui al presente articolo, gli acquisti di prodotti tessili, finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, delle suddette strutture ricettive, effettuati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tra le spese sostenute sono comprese anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento.
2. Le spese effettuate per gli investimenti di cui al comma 1 sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei contribuenti che le hanno sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse di 50.000 euro, nella misura del 36 per cento.

3. La detrazione stabilita al comma 2 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi di imposta successivi. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

4. Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle tabelle ad esso allegate , fino al 31 dicembre 2009, gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10 per cento.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 nonché le procedure di controllo prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione e di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto.
Ulteriore proposte da approfondire

AC 2187
Emendamento

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

“Articolo 7-bis
(Raddoppio della deducibilità degli interessi passivi)
1. Limitatamente ai periodi di imposta 2009 e 2010, la deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 96, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, relativi agli investimenti realizzati nel periodo 2006-2008 aggiuntivi rispetto al periodo 2004-2005 è raddoppiata.”
2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 gli investimenti, realizzati anche mediante contratti di locazione finanziaria, per:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei distretti;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva.


A.C.2187

Emendamento

Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis
(Rinegoziazione prestiti delle imprese)


1.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l’Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell’ipotesi di pluriaffidamento. La rinegoziazione è accordata, con priorità, alle imprese che possano dimostrare di aver impiegato tali finanziamenti per la realizzazione di investimenti produttivi, in particolare se orientati all’innovazione tecnologica e all’applicazione di ricerca scientifica.

2.Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione Speciale per la Rinegoziazione dei Prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a € 1 miliardo di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, riservata alla rinegoziazione di cui al comma 1.
3.Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione.
4.Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d’Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione Speciale.

Nessun commento: